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 S i a m o  c o s ì

Associazione  di Promozione  Sociale

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Associazione  di Promozione  Sociale

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lostatuto

COPYRIGHT © SIAMO COSI' APS  affiliata ACLI     

ACLI Roma     ACLI nazionale


ART. 1  - DENOMINAZIONE DURATA

 

E' costituita l’associazione di promozione sociale " SIAMO COSI’ APS ".

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati, dei loro familiari o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. Il suo pa-trimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l’esclusivo svolgimento delle attività statutarie. Pertanto, non è consentito di-stribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

 

 

ART. 2 -   SEDE

 

 

L’Associazione ha sede in Roma (RM) VIA ARISTIDE LEONORI n. 67.

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’Assemblea dei soci.

L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

 

 

ART. 3 - SEDE E FINALITA'

 

L’Associazione persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà, impegno civico, volontariato e pluralismo, iniziative ed attività cul-turali, ricreative, assistenziali. L’Associazione intende attuare concretamente i propri scopi at-traverso le attività:

a) la diffusione e l’approfondimento di tutti i principi costituzionali relativi a: vita, fa-miglia, educazione, libertà religiosa, libertà di espressione, diritti universali.

b) Promozione di attività di supporto alle famiglie tramite: allestimento centri di ascol-to, sostegno alle persone disagiate, consulenza e supporto didattico, socializzazione degli anziani, integrazione interculturale.

 

 

ART.4. - ATTIVITA'

 

L’Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il persegui-mento ed il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 3 che precede.

In particolare, l’Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3luglio 2017 e s.m.i.:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, in-cluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) formazione universitaria e post-universitaria;

 

 

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;

g) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acqui-sto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

 

L’Associazione, in osservanza del principio di cui ai punti precedenti, può svolgere attività di-verse di cui all’ art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L’individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo.

Per quanto sopra, l’Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà op-portune, sia nell’ambito delle attività di interesse generale individuate al punto precedente, sia nell’ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse gene-rale.

L’Associazione, su iniziativa del Consiglio Direttivo, può -a mero titolo esemplificativo e non esaustivo -nell’osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti:

a. somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia e organizzare viaggi e soggiorni turistici;

b. organizzare attività formative e motorio -sportive;

c. effettuare raccolte pubbliche di fondi;

d. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi)

 

 

 

Art. 5 -VOLONTARIATO

 

Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4, l’Associazione si avvale prevalen-temente dell’impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e degli iscritti agli enti asso-ciati o aderenti alla eventuale Rete associativa.

L’Associazione accoglie l’impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

In caso di necessità, l’Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall’art.36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l’Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall’art. 17del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. A tal scopo, l’Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l’Associazione ove opera quale volontario.

Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l’Associazione.

Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall’art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

 

 

Art. 6 - SOCI

 

Acquisteranno la qualità di Socio le persone fisiche la cui domanda d'ammissione, presentata per iscritto al Presidente, sarà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno la quota d'i-scrizione (una tantum all'atto dell'ammissione) e la quota sociale (annuale) stabilite dallo stesso Consiglio.

Possono aderire e iscriversi all’Associazione tutte le persone, uomini e donne di ogni naziona-lità, che accettino lo statuto. L’Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona. E’ esclusa ogni limitazione in funzione della tem-poraneità alla vita associativa.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile.

 

 

 

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI - QUOTE ASSOCIATIVE

 

I soci hanno il diritto:

-  di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, e a frequentare i locali e le strutture dell’Associazione medesima;

-  di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;

-  di esprimere il proprio voto per l’approvazione del rendiconto economico finanziario e per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni.

 

I Soci devono mantenere un contegno corretto, improntato a spirito associativo e rispondono di eventuali danni causati alle strutture e all'organizzazione dell'Associazione.

I soci sono tenuti:

-  all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell’eventuale Regolamento interno;

 

-  a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell’art. 3 che precede e a partecipare attiva-mente alla vita associativa.

-  al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.

 

E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

E’ espressamente consentita la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture e ai ser-vizi dell’Associazione da parte dei soci di altre Associazioni.

Entro il mese di marzo di ogni anno i tesserati sono tenuti al versamento, in un'unica soluzio-ne, della quota sociale, anch'essa decisa dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio ha facoltà di fissare un supplemento di quota da applicare in caso di morosità. Coloro che si associano nei mesi successivi sono tenuti al versamento della quota sociale contestualmente all'iscrizione e al pa-gamento della relativa quota. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'As-sociazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

 

 

 

Art. 8 – AMMISSIONE DEL SOCIO

 

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo dell’Associazione secondo le modalità stabilite, indicando le motivazioni dell’adesione e le di-sponibilità d’impegno.

La domanda di ammissione deve inoltre contenere l’impegno del socio a osservare le delibe-razioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

Per quanto riguarda le modalità procedurali afferenti l’esame della domanda e l’iscrizione del socio all’Associazione si rinvia, anche ai sensi del successivo art. 18 del presente Statuto.

I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. L’elettorato attivo degli associati minorenni è esercita-to, disgiuntamente, da chi è investito della potestà genitoriale. Gli esercenti la potestà genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull’osservanza dei doveri di associato

che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni,

nonché dello Statuto , sul socio minorenne.

 

 

Art. 9 – ESCLUSIONE DEL SOCIO

 

9.1 La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo as-sociativo annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scio-glimento dell’associazione, nonché per causa di morte.

La perdita della qualifica di socio comporta l’automatica decadenza da qualsiasi carica rico-perta all'interno dell'Associazione.

La Misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmen-te adottate dagli Organi dell'Associazione;

b. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

c. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presi-dente.

In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'As-sociazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di ca-rattere economico a carico dell’Associato in caso di recesso.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

 

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

Sono Organi  dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente.

L’Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 30 d.lgs. 117/2017;

Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 31 del d.lgs. 117/2017.

 


Art. 11 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

 

 

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione, di cui regola l’attività. E’ com-posta da tutti i soci dell’associazione ed è retta dal principio del voto singolo.

Partecipano all’Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associa-tiva annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell’esercizio del voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato, median-te delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Se l’Associazione registra un numero di soci annui non inferiore a cinquecento, ciascun as-sociato può rappresentare sino a cinque associati,

L’Assemblea è competente a deliberare su:

a. l’elezione del Consiglio Direttivo;

b. la nomina dei componenti dell’Organo di controllo e dell’Organo di revisione legale dei conti di cui agli articoli, ove ricorrano le condizioni di legge stabilite, rispettivamente, all’articolo 30 e all’articolo 31 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.;

c. gli indirizzi dell'azione del Consiglio Direttivo e la verifica del relativo operato;

d. l’approvazione annuale del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa;

e. l’approvazione annuale del bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;

f. le modificazioni dello statuto e dei regolamenti attuativi dello statuto;

g. l’azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli Organi amministrativi e di controllo

h. lo scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

i. approva il regolamento dei lavori assembleari, se redatto, ed i regolamenti interni;

j. ogni altro oggetto attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea dei soci è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Viene espressamente convenuto, tuttavia, che per le modifiche statutarie in seconda convoca-zione, l’Assemblea è validamente costituita se è presente almeno un terzo dei soci;

Le delibere delle assemblee legittimamente costituite sono valide se prese a maggio-ranza dei presenti aventi diritto di voto.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa. L'Assemblea deve essere altresì con-vocata, in via straordinaria, quando:

- il Consiglio Direttivo sene ravvisi la necessità;

- ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati;

La convocazione dell’Assemblea deve:

a) avere luogo almeno otto giorni prima dello svolgimento della riunione;

b) essere affissa presso la sede o inviata tramite mail;

c) indicare: la data e il luogo della riunione; l’ora della prima e della seconda convoca-zione, distanziate di almeno un’ora; gli argomenti all’ordine del giorno e il program-ma dei lavori

 

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni

 

dell’Assemblea di cui al successivo art.15. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell’Assemblea, e di trarne copia a sue spese.

Eventuali regolamenti disciplinano la presentazione di proposte e ordini del giorno in assemblea, nonché le modalità ed i quorum per l’eventuale approvazione. I regolamenti disci-plinano l’organizzazione dei lavori, i ruoli e le modalità di svolgimento dell’Assemblea convocata per l’elezione del Consiglio Direttivo.

 

 

Art. 12 - Il CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Consiglio Direttivo è il massimo Organo rappresentativo dell'Associazione con compiti d'in-dirizzo, coordinamento e programmazione generale per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e amministrativo ed è composto di un minimo di tre sino a un massimo di sette elementi.

L’Assemblea dei soci, su proposta del Presidente, determina il numero di elementi del Consi-glio Direttivo e procede alla loro elezione.

La durata in carica degli elementi dell’organo è stabilita dall’Assemblea all’atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni.

Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Consiglio Di-rettivo:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devolu-ti alla competenza dell’Assemblea in base alle disposizioni del presente Statuto;

b) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associa-zione, ove non sia tenuto alla presentazione del bilancio consuntivo nelle forme documentali di: stato patrimoniale, conto gestionale, relazione di missione;

c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa il rendiconto economico finanziario per ogni anno sociale;

d) attribuisce gli incarichi per la realizzazione del programma di attività

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la mag-gioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta, secondo quanto stabilito dal precedente art.5 e ove ne ricorrano i presupposti

Possono essere candidati all’elezione nel Consiglio Direttivo tutti i soci dell’Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente, il vice Presidente e il segretario con funzioni di tesoriere.

Redige il Regolamento di attuazione dello Statuto e sue modifiche e/o integrazioni successive.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi. La cessazione dalla carica in corso di man-dato, per qualunque motivo, impone al Presidente di convocare entro quindici giorni il Consi-glio che deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l’elezione del nuovo com-ponente o di rimandare l’adempimento alla prima riunione utile dell’Assemblea. Qualora ven-ga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall’Assemblea, decade l’intero Organo e il Presidente. Il Presidente uscente convoca en-tro 20 giorni l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Convocazioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato ordinariamente almeno una volta ogni sei mesi e, in qualsiasi momento, per iniziativa del Presidente, con lettera da inviare a mezzo mail ai componenti almeno sette giorni prima dell'adunanza. L'invito deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza. Nel caso di urgenza la convocazione può essere inviata almeno due giorni prima.

Inoltre il Consiglio può essere convocato su richiesta di almeno due Consiglieri.

Non è ammesso il voto per delega. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Pre-sidente; in sua assenza dal vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

I verbali delle delibere del Consiglio Direttivo sono redatti dal Segretario che li sottoscrive uni-tamente al Presidente. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo devono essere conser-vati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui al successivo

 

 

 

 

Art. 13 - Il PRESIDENTE

 

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai Soci e nei limiti delle norme vigenti, nei confronti dei soggetti esterni. E' scelto tra i Consiglieri ed è eletto da questi ultimi.

Egli ha, inoltre, le seguenti attribuzioni: convoca il Consiglio Direttivo; Presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo; stipula con definitiva validità gli atti contrattuali per lo svolgimento delle attività dell'Associazione; dispone il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate, in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; assicura la tempestiva compilazione dei preventivi e dei rendiconti; esegue verifiche periodiche di cassa;

cura che l'attività dell'Associazione si svolga nelle forme previste dal presente Statuto e nel modo più idoneo per attuarne le finalità ;in caso di urgenza può decidere, d'intesa con il vice Presidente, su questioni di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli poi alla ratifica di quest'ultimo nella sua prima successiva seduta; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese; mantiene la contabilità e ne custodisce la documentazione; prende in consegna i beni mobili dell'Associazione e mantiene aggiornati i libri degli inventari; rappre-senta al Consiglio Direttivo, alla fine di ogni mese, la situazione dell'Associazione. Cura la cor-retta applicazione delle leggi fiscali e tributarie, assumendosene la relativa responsabilità, per quanto di competenza.

Riscuote direttamente

le quote sociali e le quote d'iscrizione dei Soci

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono disimpegnate dal Vice Presidente, elet-to tra i consiglieri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

 

 

Art. 14 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

 

L’associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgi-mento delle attività da:

a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche fina-lizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimen-to di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Le indicate risorse finanziano lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del precedente art. 4 e, ove la normativa lo consenta e nei limiti stabiliti da questa e dalle norme del presente statuto, le attività diverse di cui al precedente art. 4.

L’associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conser-vazione della documentazione relativa alle attività svolte e alle risorse acquisite, con l’indicazione dei soggetti eroganti, per le risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate deri-vanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detra-zioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

 

 

 

Art. 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

 

L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo formato dallo Stato patri-moniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell’Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestio-nale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione sono altresì documentate, sempre a cura del Consiglio Direttivo, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.

Se l’Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, il Consiglio Direttivo può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente art. 14, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4, dovrà essere annota in calce a tale rendiconto

Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositato presso la sede dell'associa-zione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Devono essere successivamente depositati presso il Registro di cui all’art. 45 del decreto legislativo n.

117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge.

L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall’art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i e alla pubblicazione sul proprio sito internet

Secondo quanto stabilito dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l’Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:

1.il libro dei soci

2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;

3.il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

4.il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;

5.il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di revisione legale dei conti di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l’obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

a. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposi-zioni in materia di   privacy;

b. per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I soci dell’Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che comunica le modalità operative all’interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l’Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura. I libri sono messi a disposizione del solo istante. L’istante può estrarre copia, a sue spese, del libro di cui al precedente punto 2).

L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione del-le attività istituzionali statutariamente previste.

 

 

ART. 16 ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

 

Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all’art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l’Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6,7, e 8 dello stesso articolo 30.

I componenti dell’Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall’art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit.

L’Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell’Associazione, al supera-mento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all’art. 31, comma 1, del decreto legi-slativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l’Assemblea non abbia diver-samente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

 

 

Art. 17 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

 

L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevo-le di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque

causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo

parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

Art. 18 – NORME FINALI

 

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia in primo luogo alle disposizioni di legge, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto, del codice civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative – anche di carattere regio-nale - e regolamentari in materia.

 

 

 

 

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